Art. 23.
(Esenzione dei fabbricati delle aree
montante e rurali dall'imposta comunale
sugli immobili).

      1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, a decorrere dal 1o gennaio 2008 i comuni individuati dalle rispettive regioni ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come da ultimo modificata dalla presente legge, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su un fondo agricolo, anche se non destinati ad attività professionali agricole.
      2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni ivi previsti per i fabbricati ubicati nelle zone

 

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interessate da interventi di politica di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR, anche se non destinati ad attività professionali agricole.
      3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate a condizione che i fabbricati interessati mantengano la destinazione rurale.